
In tema di danni cagionati da animali, l’art. 2052 c.c.
Art. 2052 Danno cagionato da animali – Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
prevede la responsabilità alternativa del proprietario dell’animale ovvero di chi se ne serve.
Per la giurisprudenza, se il proprietario si sia spogliato (giuridicamente o di fatto) della facoltà di fare uso dell’animale trasferendola ad un soggetto terzo, la responsabilità grava interamente sul soggetto che dell’animale ha conseguito il possesso, ha assunto la custodia e ne abbia fatto uso.
Se tuttavia, nonostante l’affidamento al terzo, permangono in capo al proprietario facoltà d’uso dell’animale e, quindi, ingerenza nel suo governo, la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa.
Ubi commoda ibi et incommoda.
Cfr.:
- Tribunale di Cagliari, 27 dicembre 2001
- Tribunale di Genova, 24 marzo 2010
- Cassazione Civile, 7 luglio 2010