
Ciò sulla base della presunzione che ognuno dei (com) proprietari opera con il consenso degli altri.
Pertanto, il singolo (com) proprietario pro quota dell’immobile può intimare al conduttore sfratto per morosità.
Ciò, laddove non risulti che prima della notifica dell’intimazione di sfratto all’intimato i proprietari delle residue quote si siano opposti all’azione giudiziaria.
- cfr. Cassazione, Sezione III Civile, 17 marzo 2009 n. 6427