Ripristino della mediazione civile e commerciale

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (G.U. 21 giugno 2013, n. 144, S.O. n. 50)

Viene nuovamente previsto l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per alcune tipologie di controversie.

Le nuove disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (!!!!!!).

In particolare, l’obbligo riguarda ogni controversia in materia di

  • condominio,
  • diritti reali,
  • divisione,
  • successioni ereditarie,
  • patti di famiglia,
  • locazione,
  • comodato,
  • affitto di aziende,
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine 3 mesi.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

La durata massima del procedimento di mediazione passa da 4 a 3 mesi.

All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.

Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il verbale dell’accordo va sottoscritto anche dagli avvocati che assistono le parti.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Tali disposizioni si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.

Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ovvero è prescritta dal giudice all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è

  • di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro;
  • di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro;
  • di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro;
  • di 200 euro, per le liti di valore superiore.

INCOSTITUZIONALITÀ LATENTE …

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