L’ente erogatore può “tagliare” l’acqua, previo preavviso di quindici giorni. Esclusa la vessatorietà della clausola

contemascettibolletta“Porca miseria! Hanno tagliato il gas! Ma come? L’ultimo avviso diceva entro tre giorni … non è passato nemmeno un mese e loro zac!”

Contratto di somministrazione – Somministrazione idrica – Mancato pagamento della fornitura e sospensione dell’erogazione dell’acqua – Legittimità – Condizioni

Non è vessatoria la clausola del contratto di somministrazione idrica che prevede in caso di mancato pagamento di due fatture da parte dell’utente che l’ente erogatore possa sospendere l’erogazione dell’acqua previo invio di un preavviso con il quale si intima il pagamento entro quindici giorni dal ricevimento del preavviso stesso pena la sospensione della somministrazione dell’acqua. (Michele De Palma) Tribunale Bari 16 dicembre 2014 – – Est. De Palma.

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Nuova conferma dal Tribunale di Milano: la responsabilità medica e sanitaria è di natura contrattuale

La giurisprudenza ormai consolidata, riconfermata recentemente dalla Corte di Cassazione (19 febbraio 2013 n. 4030, 17 aprile 2014 n. 8940), ritiene che la responsabilità medica e sanitaria è da ricondurre nell’alveo della responsabilità contrattuale.

Ciò comporta che l’onere della prova e la durata del termine di prescrizione seguono le regole in materia contrattuale.

Quanto all’onere della prova, saranno la struttura sanitaria / medico chiamati in giudizio dal paziente danneggiato, a dover dimostrare di aver ben operato (vale a dire di essere quindi adempienti alla loro prestazione di cura e assistenza medico-sanitaria). Il paziente ha comunque l’onere di Continua a leggere “Nuova conferma dal Tribunale di Milano: la responsabilità medica e sanitaria è di natura contrattuale”