Infiltrazioni da umidità

In caso di danni arrecati al singolo condomino dal sovrastante appartamento a causa di infiltrazioni di umidità, tempestivamente segnalate all’amministratore ma non eliminate, sussiste la responsabilità solidale del condominio, del proprietario dell’appartamento da cui sono derivate le perdite e dell’amministratore in proprio, che risultano tenuti ciascuno per l’intero, ivi compreso il danno esistenziale laddove provato anche a mezzo di presunzioni e del notorio, comunque da liquidarsi in via equitativa.

Tribunale Pescara, 27/03/2007, n. 330

Parti S.G. C. C. e altro – Fonti: PQM 2007, 1, 82

TAG: danni, condomino, appartamento, infiltrazioni, umidità, amministratore, responsabilità, solidale, solidarietà, condominio, proprietario, perdite, danno esistenziale, presunzioni, notorio, Tribunale Pescara, 27 marzo 2007, 330

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Posti auto condominiali, se assegnati al condomino dall’originario proprietario (o costruttore) non possono essere assoggettati a turnazione o locazione da parte dell’assemblea condominiale

La delibera con la quale l’assemblea condominale ponga in essere decisioni lesive di diritti soggettivi dei singoli condomini è nulla.

Così, il diritto del condomino all’ingresso ed alla sosta nel cortile condominiale con la propria autovettura, allorquando tale diritto gli è stato riconosciuto dall’originario proprietario unico (o costruttore) dell’edificio, non può essergli limitato.

«In siffatta ipotesi», precisa la giurisprudenza, «è nulla la delibera con la quale l’assemblea decida di limitare l’accesso e la sosta nel cortile condominiale, con il ricorso al criterio della turnazione ed il pagamento di un canone mensile, in quanto viola il diritto del condomino cui era già stato riconosciuto il diritto ad un posto auto da parte dell’originario costruttore».

Butta rifiuti sul balcone del vicino: getto pericoloso di cose

La Suprema Corte ha confermato una sentenza del Tribunale di Palermo con la quale una donna veniva ritenuta colpevole del reato di getto pericoloso di cose con l’aggravante della reiterazione, ciò per avere arrecato molestie al suo vicino, gettando nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultimo, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-02-2013) 11-04-2013, n. 16459