Garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita

Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2011 n. 6548 (Giust. civ. Mass. 2011, 3, 442) conforme cfr. Cass. 11 giugno 1999 n. 5761.

L’impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona), che, all’art 34, comma 3, garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato. Continua a leggere “Garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita”

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