Arroganza, disabilità, addebito della separazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione (Sezione I Civile, 18 gennaio 2013 n. 1239) ha affrontato la questione dell’addebito della crisi coniugale in capo a quel coniuge che, con i propri atteggiamenti, ha fatto naufragare la coppia.

Nel caso in esame, in spregio a tutti i doveri nascenti dal matrimonio, un coniuge trattava con arroganza l’altro coniuge disabile, giungendo persino ad intrattenere una relazione extraconiugale con altra persona addetta alla casa.

(…) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il (OMISSIS), il Tribunale di Roma pronunciava la separazione dei coniugi XX e YY, rigettando le reciproche domande di addebito e la richiesta della YY di assegnazione a suo favore della casa coniugale; determinando, infine, un assegno a favore della YY dell’importo di Euro 2.000,00.

Avverso la predetta sentenza, il XX proponeva appello in punto assegno per la moglie, riproponendo altresì la domanda di addebito. Si costituiva la YY, chiedendo il rigetto dell’appello principale e, in via incidentale, chiedendo l’aumento dell’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale a suo favore.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 15/12/2008 – 4/2/2009, dichiarava la separazione dei coniugi con addebito al marito, determinava l’assegno di mantenimento per la moglie in Euro 1.500,00 fino al rilascio della casa coniugale da parte della YY, e la somma di Euro 3.000,00 dopo il rilascio. Ricorre per cassazione il XX. Resiste con controricorso la YY, che pure propone ricorso incidentale.

Resiste al ricorso incidentale, con controricorso, il XX.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove relative alla dichiarazione di addebito a lui stesso.

Con il secondo, vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale da lui offerta.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al diritto della moglie all’assegno di mantenimento.

Con il quarto, vizio di motivazione in ordine alla sua quantificazione.

Con il quinto, vizio di motivazione circa la determinazione dell’assegno a carico del marito, a seguito del rilascio della casa coniugale.

Con il primo motivo, la ricorrente incidentale, lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento.

Con il secondo, violazione dell’art. 155 quater c.c. circa l’assegnazione della casa coniugale, sollecitando in subordine il giudice a sollevare questioni di legittimità costituzionale al riguardo.

Quanto ai primi due motivi del ricorso principale, va precisato che, per giurisprudenza ampiamente consolidata, la valutazione delle prove espletate come quella relativa alla loro ammissibilità, è espressione del potere discrezionale del giudice del merito, insuscettibile di controllo in questa sede, se sorretto da motivazione adeguata e non illogica (per tutte, Cass. n. 13375/2009).

La Corte di merito, confermando l’inammissibilità delle prove dedotte dal XX nel primo giudizio, precisa che i capi N.ri 12, 13, 14 indicati nella memoria 14-9-2004, introducono circostanze “oltremodo generiche” e pertanto ininfluenti sul piano decisorio, attribuendo alla YY vaghi comportamenti di insofferenza, intolleranza, aggressione verbale, esclusione rispetto al marito, senza dedurre circostanze specifiche al riguardo, mentre tutti gli altri capi appaiono palesemente ininfluenti ai fini di evidenziare condotte contrarie ai doveri della moglie, derivanti dal matrimonio.

Quanto alla raggiunta prova dell’addebito al marito, con motivazione adeguata e non illogica, la sentenza impugnata esamina deposizioni testimoniali circa l’atteggiamento arrogante e sprezzante del XX nei confronti della moglie, afflitta da malattia invalidante (sclerosi multipla di grado avanzato) e la relazione extra matrimoniale del marito, che lo portò ad abbandonare la casa coniugale e ad instaurare una convivenza con la collaboratrice domestica di famiglia.

Ritiene il giudice a quo che il comportamento del XX, gravemente contrario ai doveri matrimoniali, costituisca causa esclusiva di intollerabilità della convivenza (non avendo, tra l’altro quest’ultimo, fornito prova circa la riconducibilità della crisi coniugale ad altra causa).

Quanto all’assegno per il coniuge, va precisato che l’assegno di divorzio deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio-Indice di tale tenore di vita può essere il divario reddituale attuale tra i coniugi (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010). Il ricorrente, in sostanza, propone, per gran parte, profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da una motivazione adeguata e non illogica.

Esamina la Corte d’Appello il tenore di vita agiato della convivenza matrimoniale, con viaggi in Italia e all’estero, domestica fissa, disponibilità di una natante negli anni 90, ma pure richiama le condizioni economiche dei coniugi: il XX, geometra, ora in pensione, già dipendente presso l’Impresa XYZ, con redditi variabili di anno in anno, ma alquanto elevati, unico usufruttuario dell’ex casa coniugale (con nuda proprietà della moglie) e proprietario esclusivo di altro appartamento, destinato a sua abitazione. La moglie è titolare di due pensioni: inabilità al lavoro e invalidità, con richiesta di accompagnamento, con reddito assai meno elevato. Un notevole divario economico – aggiunge la sentenza impugnata – che ancora si accresce, considerando l’usufrutto e la proprietà del D.L.. Sulla base di tali indicazioni, la Corte determina un assegno di Euro 1.500,00 mensili a carico del XX per la moglie, che sarà elevato (anche in tal caso la motivazione appare adeguata e non illogica) ad Euro 3.000,00 quando la YY lascerà la casa coniugale, considerata la sua grave malattia e la necessità di reperire altro alloggio che dovrà essere adeguato alla sua infermità (come è noto ai sensi dell’art. 155 quater c.c., il godimento della casa coniugale è attribuito, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ma l’assegnazione viene comunque considerata nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi: nella specie, dunque, a contrario non poteva non tenersi conto del mancato godimento – rectius: della cessazione del godimento – della casa coniugale da parte della moglie). Vanno pertanto rigettati, in quanto infondati, i motivi del ricorso principale e, conseguentemente, va rigettato il ricorso stesso.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo, in punto assegno, va rigettato in quanto infondato. Anche la ricorrente incidentale, come quello principale, propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Come già si è osservato, trattando del ricorso principale, il giudice a quo, in punto assegno, ha esaminato analiticamente le posizioni economiche delle parti, sulla base delle quali ha determinato un assegno di diverso importo per la YY, prima e dopo l’allontanamento dalla casa coniugale. Il secondo motivo va dichiarato inammissibile. La ricorrente non coglie esattamente, al riguardo, il senso della motivazione della sentenza impugnata. Per la medesima ragione, non sussiste violazione dell’art. 155 quater, secondo l’interpretazione proposta dalla ricorrente incidentale, per cui il godimento della casa coniugale verrebbe attribuito anche nell’interesse del coniuge, ove questi presentasse disabilità, nè appare rilevante, nella specie, la questione di legittimità costituzionale, proposta in subordine, in ordine al medesimo profilo: il giudice a quo, come già si è avuto modo di precisare, considera la condizione di disabilità della YY, elevando notevolmente l’importo dell’assegno a suo favore, dopo l’allontanamento dalla casa coniugale”, in funzione della ricerca di un’abitazione adeguata alla sua infermità. Semmai spettava alla ricorrente principale proporre vizio di motivazione al riguardo, ciò che essa non ha fatto.

Va pertanto, conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale.

Considerata la reciproca soccombenza delle parti, le spese vanno dichiarate compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; dichiara non rilevante la questione di legittimità costituzionale proposta.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2013

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