La giurisprudenza ormai consolidata, riconfermata recentemente dalla Corte di Cassazione (19 febbraio 2013 n. 4030, 17 aprile 2014 n. 8940), ritiene che la responsabilità medica e sanitaria è da ricondurre nell’alveo della responsabilità contrattuale.
Ciò comporta che l’onere della prova e la durata del termine di prescrizione seguono le regole in materia contrattuale.
Quanto all’onere della prova, saranno la struttura sanitaria / medico chiamati in giudizio dal paziente danneggiato, a dover dimostrare di aver ben operato (vale a dire di essere quindi adempienti alla loro prestazione di cura e assistenza medico-sanitaria). Il paziente ha comunque l’onere di dimostrare il contatto sociale (contratto), l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e l’inadempimento del debitore che sia risultato astrattamente idoneo a produrre il pregiudizio lamentato. Il medico (struttura sanitaria) ha invece l’onere di provare che l’inadempimento/inesatto adempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendo, non ha rivestito rilevanza nello sviluppo della patologia.
Quanto alla prescrizione vale il termine decennale (e non quinquennale).
Fonte: Responsabilità del MEDICO: contrattuale – Trib. Milano 13574/2014, contro-revirement! Sez. V (Andrea Borrelli) c. Sez. I (Patrizio Gattari)
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di Paolo M. Storani – Non si era ancora esaurita l’eco della pronuncia del Tribunale Civile di Milano, Sez. I, 17 luglio 2014, Giud. Patrizio Gattari, di cui hanno trattato in questa Rivista Marina Crisafi con il contri …
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